Detrazioni

Detrazioni e detraibilità

Per quanto riguarda i materassi che sono iscritti al nomenclatore come dispositivi medici classe 1 antidecubito è possibile fruire della detrazione del 19% a determinate condizioni. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 11 del 26 Gennaio 2007, ha infatti chiarito che le spese sostenute per l'acquisto di un materasso sanitario possono essere detratte a condizione che il materasso presenti caratteristiche tali da essere incluso nell'elenco di cui al D.M. numero 332 del 27 Agosto 1999, e sia pertanto "antidecubito". 

Dalla curcolare dell'agenzia delle entrate n.20 del 13 maggio 2011, non è più necessaria la prescrizione da parte del medico. Leggi qui sotto per maggiori info:
  • Più specificatamente

    La qualifica di Dispositivi Medici di Classe 1 e la loro marcatura, permette a questi modelli di beneficiare della detrazione di imposta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR). Pertanto, la spesa sostenuta per l'acquisto di tal prodotti, potrà essere detratta come spesa sanitaria per un ammontare pari al 19% (per la parte che supera la franchigia di euro 129,11 da applicarsi sull'ammontare complessivo di tutte le spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di imposta al quale si riferisce l'acquisto. Per usufruire di tale opportunità, è necessario fornire la seguente documentazione:

    prescrizione su carta intestata del medico curante (e/o specialista) attestante la necessità dell'utilizzo dei prodotti sopra indicati;

    fattura intestata al contribuente cui si riferisce la spesa.

    Questa documentazione deve essere conservata con la dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni. Va sottolineato che il presupposto per la detrazione delle spese sostenute deve essere riconducibile a una patologia comprovata dalla prescrizione medica e attestante la necessità per la quale la spesa si è resa necessaria.

     

    Dalla circolare dell'agenzia delle entrate n.20 del 13 maggio 2011, non è più resa però necessaria la richiesta del medico.

     

    "5.16 Dispositivi Medici D. Si chiede se sia possibile fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura “dispositivo medico” o l’abbreviazione “DM”. R. Per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere si precisa che:

    sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore;

    non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare. Per agevolare l’attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune (allegato alla presente circolare). Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

    dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;

    è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

     

    Allegato dispositivi medici di uso più comune

    Esempi di dispositivi medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997

    Materassi ortopedici e Materassi Antidecubito

    Legge 104, iva al 4%

    Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese, cap. 5) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

    per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata; per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

     Vi consigliamo comunque di contattare il vostro commercialista di fiducia oppure il centro di assistenza fiscale di zona.


    Bonus fiscale mobili, detrazione 50%

    I materassi, le reti e i letti fanno parte dell'incentivo "sblocca Italia" per un tetto massimo di €10000, detraibile al 50% in 10 anni. È stata confermato anche per il 2016, alzando per gli under 35, il tetto di detrazione a 16000 euro.


    Come si ottiene

    La detrazione arredi va abbinata ad un intervento di ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio permessi sono elencati nella circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, quindi gli stessi che attualmente usufruiscono di una detrazione fiscale del 50% e che hanno un limite di spesa ammissibile pari a 96.000 euro.

Bonus mobili 


Proroghe e conferme per il pacchetto bonus ristrutturazioni e mobili

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2020 ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 - pdf

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Quali beni
La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di:

mobili nuovi
grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito.

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Adempimenti
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

I documenti da conservare sono:

l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.

Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.

Per maggiori dettagli sui benefici e gli sgravi fiscali, non esitate a telefonarci

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Accessori per camera da letto
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